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ASSEGNO PER IL NUCLEO
FAMILIARE (ANF)
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:
lavoratori dipendenti del settore privato;
lavoratori dipendenti agricoli;
lavoratori domestici e somministrati;
lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
titolari di prestazioni previdenziali;
lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).
Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS, la data iniziale dell'erogazione e quella di scadenza sono indicate nell'autorizzazione.
Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.
L'ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
richiedente lavoratore o titolare della pensione;
coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.
Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Il nucleo familiare può essere composto anche di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.
Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
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